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giovedì 6 giugno 2013

Fino a ieri gli piaceva… Oggi mi ha ringhiato


A quanti di voi è successo che il cane non voglia più farsi spazzolare, accarezzare o anche solo toccare in una parte precisa del corpo anche se fino a poco tempo fa non faceva nessuna resistenza?
Nella pratica di tutti i giorni mi succede di toccare cani in parti doloranti o rigide e leggere nell’ espressione del cane piccole sfumature che fanno capire che li ci deve essere un problema.
Non sono dotato di poteri sovrannaturali ma semplicemente ho imparato ed amo osservare quello che mi comunica il cane nel momento in cui devo toccarlo e manipolarlo, che sia per la seduta in piscina, per la toelettatura o durante una lezione di educazione.
Prendiamo per esempio un cane che presenta dolore ad un gomito per problemi di displasia: se la tempra del nostro peloso è sufficientemente alta non noteremo zoppie evidenti, ma è molto probabile che se ci avviciniamo alla sua zampa lui ci farà capire in un modo o nell’ altro che non vuole essere toccato.
Le reazioni possono essere molto diverse a seconda del carattere del cane: si passa dal ringhio vero e proprio seguito da una serie di segnali
calmanti fino a cercare di sottrarsi alla manipolazione allontanandosi o proponendoci un’altra zona del corpo da accarezzare.
Uno dei fattori che non dobbiamo sottovalutare è la paura di provare dolore. Questa è una delle componenti che mette il cane sulla difensiva e lo porta a mettere in atto tutte le azioni necessarie per difendersi, compreso comunicare che non vuol essere toccato.
Quando mi trovo in questa situazione la cosa che cerco di fare, per poter manipolare un cane è quella di guadagnarmi la sua fiducia, non di inibirne il comportamento.
Questo perché ritengo profondamente giusto che un cane possa esprimere fastidio per certe nostre azioni che gli causano dolore. E’ nostro dovere guadagnarsi la sua fiducia e dimostrargli, procedendo per gradi, che si può fidare di noi e che non abbiamo cattive intenzioni.
Se necessario cambieremo modo di agire, cambiando presa e modo di toccarlo, evitando di insistere troppo o troppo a lungo sulle zone del corpo dove prova fastidio o dolore, fino a che il cane non si rilassa e non comincia a fidarsi.
Questo capita anche con la spazzola-
tura, spesso per problemi di negligenza da parte dei proprietari nei confronti di cani che richiedono molta cura del pelo. La spazzola diventa per il cane uno strumento di tortura, invece di un mezzo per creare un momento di intimità e coccole.
Spesso, infatti, mi viene chiesto aiuto da qualche proprietario che scambia il non lasciarsi spazzolare del cane, magari ringhiando e mordendo, con un problema di tipo caratteriale.
Un esempio: Yorkshire di 4 anni che non voleva farsi spazzolare dai proprietari. Appena vedeva la spazzola scappava sotto al letto mordendo se si cercava di tenerlo fermo.
Il cane era terrorizzato della spazzola perché aveva il pelo totalmente annodato che la spazzolatura gli creava solo un dolore terribile. E’ bastato tosarlo e aiutarlo a capire e ad accettare la spazzola per farlo tornare un cane semplicemente fantastico.
Sia che si parli di dolori articolari, muscolari o di natura traumatica, sia che si tratti di problemi di sbagliata gestione della toelettatura, è fonda-mentale è cercare di capire la causa ed il motivo del comportamento del nostro amico, aiutandolo ad accetta-re anche situazioni non proprio gradevoli senza ricondurre tutto al solito stereotipo del cane maleducato o con problemi caratteriali.





Questo articolo è

di Fabrizio Focardi
Swimming Dogs - Piscina per Cani
Educatore Cinofilo c/o “Zampe all’Aria asd”

martedì 21 maggio 2013

Regolamento dei Cani in Condominio legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno 2013

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LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N .220
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
(G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013


Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la nuova legge che regolamenterà l' ingresso degli animali domestici all' interno dei condomini. 
L’articolo 1138 del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012, prevede che “le norme del regolamentocondominiale non possano vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.


Nel primo testo di riforma, la pertinenza del divieto toccava gli “animali da compagnia“. Nella stesura definitiva del nuovo testo della riforma, con riferimento all’articolo 1138 del Codice, però, subentra la definizione animali “domestici”. Una dissomiglianza, questa, che potrebbe sollevare non pochi equivoci ed obiezioni nelle aule di giustizia. Mentre, infatti, risulta chiaramente deducibile la possibilità, sempre garantita, d’interdire la presenza condominiale di animali esotici (come ad esempio i serpenti), non è altrettanto limpido l’assetto normativo che disciplina l’inquadramento degli animali d’affezione, i quali non sempre possono considerarsi “domestici” in senso proprio, come nel caso dei criceti, dei furetti o, per certi aspetti, dei conigli.

Detto questo, siamo liberi di detenere i nostri pelosi in casa con noi, senza che nessuno possa farci delle obbiezioni. Ovviamente vale la regola di buona condotta ed il rispetto per il prossimo come espresso nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009. Quindi di conseguenza negli ambienti condominiali gli animali dovranno essere condotti al guinzaglio, e si dovranno rispettare le più elementari regole di civle convivenza con il prossimo, intendo che se un case fa i suoi bisogni in terra nell' androne condominiale, vanno asportati con gli appositi sacchettini.

Chiaro vero ?

Qui l'ordinanza 3 marzo 2009 versione integrale

Qui facciamo riferimento ad alcuni testi

Magari se avete altro da segnalarmi, in modo da poter far più chiarezza a me e ad altri lettori potete suggerire il vostro sapere, ommentando questo post.

ORDINANZA 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani - legge Martini

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ORDINANZA 3 marzo 2009 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI



Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008,
concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in
quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di
aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di
Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una
maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una
razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di
cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte
ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno
che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella
previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le
seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o
su richiesta delle Autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani
con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti
percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le
aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina
veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di
protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base
dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito
di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno
l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'
conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4.
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi
dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o
decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per
infermita' di mente.
Art. 5.
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e
all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno
delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non
si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre
tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni
o dai comuni.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in
vigore.
Art. 7.
1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 3 marzo 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195

sabato 18 maggio 2013

La Gabbia del Cane per l' auto: la compro o me la faccio in casa ?

........ Ho sempre avuto questo dubbio, finchè un bel giorno ho preso una decisione: me la sono fatta in casa artigianale. Ebbene all' inizio è stata dura, anche perchè non avevo mai fatto una gabbia per cani su misura per la mia auto, una Peougeot Partner Tepee, quindi la prima cosa che ho fatto è di andare in giro a cercare un pò di informazioni curiosando nei negozi specializzati in articoli per animali. Bene, risultato?  <<mi dispiace qui non ne abbiamo!>>.
Allora ho provato chi di professione fà questo mestiere cercando di capire quanto si aggirava il costo di una gabbia per auto fatta su misura, ovviamente fatta con tutti i carismi e accorgimenti da un professionista. Ma il costo era molto elevato per le mie tasche, 750 €.
A questo punto le strade erano due: o me la faccio da solo oppure spendo.
Bene, decido di farla, ed acquisto i profilati di alluminio e qualche sacchetto di  rivetti di diam. 4 per le stecche piccole e diam. 5 per la struttura.

schema di realizzazione della gabbia per autoLo schema e taglio dei profilati della struttura

Mi sono realizzato un breve schema di montaggio fatto in casa (vedi accanto) per avere una sorta di manuale istruzioni. Inizio con il tagliare il profilato ad "L" elle per il piano che servirà da appoggio degli animali e lo rivetto agli angoli facendo congiungere gli angoli.
Taglio a misura l'altro piano sempre con il profilato ad "L" che servirà come copertura della gabbia, e poi inizio col tagliare le stecche verticali degli angoli sempre con lo stesso profilato. La struttura esterna che stiamo realizzando la rivetto tutta con rivetti di diam. 5mm. Questo piano però andrà rivettato ai profilati verticali in modo capovolto, con la "L" rigirata al contrario della base. Ovviamente le misure esterne della struttura dovranno essere inferiori dello spazio dell' auto dove verrà alloggiata, di alcuni centimetri ( 2/3 al massimo). L' intelaiatura dovrà assecondare gli spazi della vostra auto quindi modellarsi come sono i sedili posteriori ed i laterali dell' auto, quindi prima di procedere al punto seguente, verificare la gabbia nella propria auto..

Telaio della gabbia del cane dell' autoIl fissaggio dei pannelli laterali di legno

Una volta realizzato il telaio, si fissano i fianchi di legno multistrato di mm 10, anche questi rivettati con una rondella dalla parte dove il rivetto và a contatto con il legno. Le fiancate di legno dovranno alloggiare all' interno del profilato fatto a "L". Ad inrobustire il telaio, lo fissiamo ai due lati  più corti con stesso profilato ma doppio messo uno accanto all'altro girato in modo opposto. ( si vedrà più avanti)
Anche lateralmente fissiamo i fianchi in legno stesso spessore e stesso sistema di fissaggi. A questo punto creiamo con altri profilati i montanti verticali centrali e li posizioniamo in modo che rimanga uno spazio tra di loro di circa 1 cm. Questo può servire per creare un divisorio nel caso si avessero 2 cani (come ho io). Come guida del divisorio rivettiamo un piccolo profilato a "U" diam. 1 cm, sia sul piano che sul sopra, e dovrà collegare il traverso anteriore alto con quello posteriore alto nel centro. Stesso sistema con i due inferiori. In mezzo al divisorio si dovrà alloggiare un pannello di sezione inferiore ovvero di 8 mm, che scorrerà all' interno del profilato ad "U" di cui sopra.

Gli sportelli

Sarà realizzato un telaio con profilato più sottile sempre ad "U" all' interno del quale sia sopra che sotto verranno rivettate le asticelle messe in verticale (vedi foto). Questo verrà fissato ai fianchi verticali della gabbia previo cerniere e bloccato sulla chiusura con 1 paletto a scorrere, meglio se con alloggio per lucchetto, non si sà mai si dovesse tenere il bagagliaio aperto con il caldo. i furti dei cano sono troppo frequenti.
A questo punto non rimane altro che tamponare il tutto con pannellature di legno tipo multistrato di 1 cm, ed i laterali lasciati liberi dal legno per la ventilazione, chiusi con listelli tipo gli sportelli.

Questa è la gabbia finita, Il ripiano sopra è stato realizzato in pannello di legno 1 cm con avvitato sopra due ceste per i vari oggetti che tutti i giorni necessitano
.
Ho cercato di spiegarmi al meglio e più sinteticamente possibile lasciando che immagini parlassero da sole.
Chi avesse necessità di altre immagini e/o commentare il post per validi e preziosi suggerimenti, lo gradirei molto. Non credo che farò il gabbialiolo di mestiere, ma ....... non si sà mai!




A gentile richiesta, allego altre foto con particolari.




Base di partenza










Inclinazione posteriore







Fissaggio degli angoli








Fissaggio degli angoli







Fissaggio del montante alla base






Spero cosi di essere stato ancora di aiuto, Andrea




venerdì 10 maggio 2013

Programma Biosensor Super Cane


Interessante anche solo leggere di cosa si tratta.
Ci auguriamo poi che i cuccioli ne traggano dei benefici.
Un procedimento interessante , studiato dall’esercito americano in Vietnam, insieme ad alcuni esperti civili.
Tale programma parte dal presupposto che sin dalla nascita i cuccioli sono in grado di percepire sensazioni tattili.
Lo scopo del programma sarebbe stato quello di avere eccellenti cani da impiegare in guerra. Si può però attuare anche per avere dei cani più maturi e più svegli.
Questa metodologia si applica ai cuccioli dal 7° al 16° giorno di vita, quando sono ancora  immaturi e non del tutto sviluppati. Riescono però già in questi giorni ad elaborare in maniera molto primitiva gli stimoli tattili, termici ed olfattivi...........

Per continuare con questo interessantissimo argomento, visitate il sito 

lunedì 6 maggio 2013

Piscina per cani a Firenze

Da diversi anni è stata istituita una piscina per cani a Firenze.
E' stata un idea di Fabrizio e Giada, che a seguito di una brutta avventura con Brio, il loro Golden retriver, si sono decisi di avventurarsi in questa fantastica impresa, che ad oggi è leader nel settore.
Sono ragazzi molto cordiali e gentili, più che altro molto competenti nel loro lavoro.
Per saperne di più basta cliccare qui per navigare il loro sito internet, dove possiamo trovare tutte le informazioni e fare le domande ai professionisti.

Buona nuotata