martedì 21 maggio 2013

ORDINANZA 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani - legge Martini

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ORDINANZA 3 marzo 2009 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI



Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008,
concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in
quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di
aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di
Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una
maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una
razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di
cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte
ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno
che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella
previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le
seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o
su richiesta delle Autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani
con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti
percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le
aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina
veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di
protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base
dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito
di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno
l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'
conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4.
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi
dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o
decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per
infermita' di mente.
Art. 5.
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e
all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno
delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non
si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre
tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni
o dai comuni.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in
vigore.
Art. 7.
1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 3 marzo 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195

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